|
Accordi Stato-Regioni sulla formazione per le attrezzature (art. 73 c.5 D.Lgs 81/08) |
|
L’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità di riconoscimento ditale abilitazione, i i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In questo quadro, si inserisce l’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60. In base al nuovo accordo viene definito il seguente elenco:
1) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
2) Gru a torre
3) Gru mobile
4) Gru per autocarro
5) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
6) Trattori agricoli o forestali
7) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
8) Pompa per calcestruzzo
Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione. E' opportuno ricordare che il rilascio del «patentino» non costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti.
Tali concetti sono riassunti nell’Allegato A dell’Accordo dove si legge “La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08”.
L’Allegato A dell’accordo, è
suddiviso in due sezioni, A e B.
La sezione A, recante «Attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)» riporta
l’elenco e la definizione (indicante le sotto categorie e i
limiti dimensionali) delle attrezzature oggetto di abilitazione.
DI SEGUITO ALCUNI PUNTI SALIENTI DELL'ACCORDO STATO REGIONI PER I DETTAGLI SI RIMANDA AL DOCUMENTO IN ALLEGATO: Accordo Stato-Regioni
SOGGETTO FORMATORI
Le Regioni e le Province
autonome;
Il Ministero del Lavoro;
L’INAIL;
Le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d’impiego
delle attrezzature;
Gli ordini o collegi
professionali;
Le aziende
produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici
organizzate per la formazione e accreditate (*);
I soggetti formatori con
esperienza documentata almeno triennale nella formazione per
le specifiche attrezzature e accreditate (*);
I soggetti formatori con
esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione
in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate
(*);
Gli enti bilaterali;
Le scuole edili.
(*) in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all’esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa.
REQUISITI DEI DOCENTI
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti viene richiesta per i docenti teorici, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Per quanto attiene
l’organizzazione dei corsi l’Accordo stabilisce che deve essere
individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza
dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro.
Alla parte teorica dei corsi possono partecipare un massimo di
24 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto
istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.
Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, le
cui caratteristiche sono definite nell’allegato I,
L’abilitazione del discente, per ciascuna
attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto formatore sulla
base della frequenza di almeno il 90% del monte orario
complessivo ed al superamento delle prove di verifica
dell’apprendimento (non computabili nel monte ore).
L’abilitazione così ottenuta ha validità quinquennale ed entro
tale periodo il lavoratore dovrà frequentare un corso di
aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno
tre su aspetti pratici.
Il nuovo accordo entrerà in vigore
dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e
quindi il 12 marzo 2013) e la norma transitoria di cui al punto
12, prevede che i “lavoratori che alla data di entrata in vigore
del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature
di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che
trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente
accordo”.
L’articolazione e la durata dei corsi per ciascuna attrezzatura è riassunta nella Tabella seguente.
Attrezzatura |
Durata totale formazione |
modulo teorici (ore): giuridico normativo e tecnico |
Durata modulo pratico (ore) |
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)
|
8 (PLE con stabilizzatori) |
1 Giuridico normativo 3 Tecnico |
4 (PLE con stabilizzatori) |
Gru su autocarro
|
12 |
1 Giuridico normativo 3 Tecnico
|
8 |
Gru a Torre
|
12 (gru a rotazione in basso) |
1 Giuridico normativo 7 Tecnico
|
4 (gru a rotazione in basso) |
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
|
12 (carrelli industriali semoventi) 12 (carrelli semoventi a braccio telescop.) 12 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 16 ( tutte le tre categorie precedenti) |
1 Giuridico normativo 7 Tecnico
|
4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescop.) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 ( tutte le tre categorie precedenti) |
Gru mobili Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso
|
14 (Corso Base) |
1 Giuridico normativo 6 Tecnico
|
7 |
Gru mobili Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile
|
22 ore Corso Base di 14 ore x Gru Mobile + Moduli Aggiuntivi di 8 ore) |
1 Giuridico normativo 6 Tecnico (Corso base) + 4 (modulo aggiuntivo)
|
7 (corso base) + 4 (modulo aggiuntivo) |
Trattori agricoli o forestali
|
8 per trattori a ruote 8 per trattori a cingoli 13 (trattori a ruote e a cingoli) |
1 Giuridico normativo 2 Tecnico
|
5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli |
Escavatori, pale caricatrici, terne ecc
|
10 per scavatori idraulici 10 per scavatori a fune 10 per caricatori frontali 10 per terne
10 per autoribaltabili a cingoli |
1 Giuridico normativo 3 Tecnico
|
6 per scavatori idraulici 6 per scavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli |
Pompe per calcestruzzo
|
14 |
1 Giuridico normativo 6 Tecnico
|
7 |
UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato II l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per i moduli teorici (Modulo giuridico e modulo tecnico.
RICONOSCIMENTO DEI CORSI PREGRESSI
ABBIAMO SPOSTATO LE SCHEDE NELLA NUOVA AREA DEL SITO
https://www.centrostudihelios.it/speciale-sicurezza/
Tel. 0932 229065 Fax 0932 4130886
Accordo Stato Regioni Formazione per la Sicurezza